BASTA CON I FOLLI ALBERICIDI LUNGO LE NOSTRE STRADE

Per cattiva interpretazione del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i.), tuttora troppo spesso ai lati delle strade vien fatto il deserto e viene chiamato sicurezza stradale.

In realtà, l’art. 26, comma 6°, del D.P.R. n. 495/1993 e s.m.i. (regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) dispone che “la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”.

Inequivocabilmente si riferisce alla nuova piantagione di alberi, non a quelli già viventi alla data di entrata in vigore del Codice della Strada.

I soggetti titolari delle strade (Stato, Regioni, Enti locali, ecc.) non devono certo abbattere alberi e siepi senza criterio.

Lo afferma chiaramente la circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture n. 3224 del 10 giugno 2021 (“Richiesta di parere D. Lgs. n. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali”) che interpreta autorevolmente il tema, indicando come vietata la sola nuova piantumazione degli alberi, senza alcuna previsione di rimozione obbligata degli alberi già viventi al momento dell’entrata in vigore del Codice della Strada, riguardo cui sarebbe opportuna una valutazione caso per caso.

La presenza di alberature stradali, di siepi, di boschi lungo la viabilità ha grande importanza ambientale, paesaggistica, nonché per l’abbattimento degli inquinamenti e, infine, quale contributo alla lotta ai cambiamenti climatici.

(Testo e immagine a cura del Gruppo di Intervento Giuridico)

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