L’autonomia nella tutela ambientale? No, grazie!

Spesso mi chiedo come sia possibile che la riveduta formulazione dell’articolo 9 della Costituzione non stia dispiegando tutte le sue potenziali nuove letture nella prassi politica. O come la Nature Restoration Law (Legge per il ripristino della natura) sia già stata messa in soffitta dalla classe partitica, nonostante i suoi obblighi siano stringenti nei “contenuti” (per molti aspetti “rivoluzionari”) e nei “tempi di realizzazione”. Mi soffermo sul valore della terra, oggetto di una maggioritaria e inconscia rimozione dalla nostra visione di futuro, nonostante sia al centro di infiniti processi ecologici e interazioni chimico-biologiche con l’aria, con l’acqua, con il cibo, con le piante, con gli alberi, con gli animali, con gli esseri umani e la loro salute. E propongo una “chiave di lettura” che mette in relazione la centralità del valore del suolo e le sue molteplici e trasversali funzioni ecosistemiche con gli atti politici che dovrebbero tutelarlo. L’intento, alla luce del dettato costituzionale, è quello di cercare la “riconnessione” di tutte le azioni dell’uomo nell’uso di una risorsa non rinnovabile come il suolo, sia per gli aspetti propriamente giuridico-costituzionali (art.117 e 127), sia per gli aspetti valoriali (art. 9, 41, 42). Tale lettura combinata la voglio ambientare in quel Veneto dove, da almeno 20 anni, in nome della “competenza concorrente” nel “governo del territorio” (art.117 comma 3), si sommano leggi che consumano suolo e manomettono l’ambiente. Una lenta ma continua manomissione dell’ambiente che sta provocando, in aperta violazione dell’attuale articolo 9 della Costituzione, dissesto idrogeologico, perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo naturale, perdita di paesaggio, allagamenti, alluvioni, frane e accentua significativamente gli effetti degli eventi climatici estremi. In Veneto tale prassi legislativa, che trova il suo massimo nell’attuale legge ossimoro sul suolo, sta abbassando i valori di molteplici parametri ecologici con dei picchi emergenziali legati al deterioramento della qualità dell’aria nei centri urbani, all’impermeabilizzazione del suolo e all’impoverimento delle falde: tutti fenomeni riconducibili alla mancanza di quella terra e di quella forestazione urbana ed extraurbana che costituiscono i primi antidoti per fronteggiare gli effetti del riscaldamento globale.

E cosa fanno i responsabili di questa “cementificazione intensiva”? Da carnefici si trasformano in vittime: le conseguenze del loro “mal-governo del territorio” le trasformano in fatali conseguenze del “mal-tempo” e per i danni si appellano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett. s) nella tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Ma con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale quanti, dei 27 milioni di danni al patrimonio pubblico e infrastrutturale e degli 8 milioni di danni al patrimonio privato chiesti allo Stato dalla Regione Veneto, sono dovuti al “maltempo” e quanti sono dovuti al “malgoverno del territorio”? Ma come? Consumi suolo senza ritegno, asfalti, impermeabilizzi, cementifichi, stanzi 300 milioni per la SPV, 8 milioni per il completamento del Terraglio Est e poi non vuoi pagare almeno parte dei danni che sono conseguenza di una cieca artificializzazione del territorio? E’ per lo meno un po’ bizzarra questa concezione dell’autonomia.

Mi stupisco di come, fra coloro che in Veneto hanno a cuore l’ambiente, non ci sia qualcuno che proponga di lavorare nella ricerca di nuove modalità di “lotta ambientalista” per cercare di sanare questa enorme “contraddizione politico-giuridico-costituzionale”: la separazione netta fra la “tutela ambientale” e il “governo del territorio”.

L’articolo 127 della Costituzione prevede che “il governo quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale”. Partendo da questo presupposto si tratta di “estendere” e di “forzare” il principio dei ricorsi sulla legittimità costituzionale di leggi che alterano lo “stato dell ‘ambiente”. Anche i giudici, oltre al governo, possono sollevare la questione della legittimità costituzionale in via incidentale, d’ufficio o su istanza delle parti se durante un processo ritengono che la legge da applicare sia incostituzionale.

Così come dovrebbe essere utilizzato dalle associazioni e movimenti ambientalisti lo strumento della raccolta di firme per l’indizione di un referendum abrogativo di leggi che, in nome del governo del territorio, lo compromettono irrimediabilmente.

Solo con una visione unitaria si possono riconnettere tutte le azioni dell’uomo nell’uso di una “risorsa non rinnovabile” come il “suolo” e ricomporre, anche a livello politico-istituzionale, un quadro d’insieme della “tutela ambientale” alla luce del dettato costituzionale. Chiedere allo Stato di intervenire nelle regioni dove il suolo è stato ridotto a “merce” o dove il consumo di suolo ha raggiunto limiti estremi certificati dalle statistiche dell’Ispra e magari…fissare anche dei limiti nella “competenza concorrente” per il “governo del territorio” sarebbe un modo per perseguire una “ricomposizione politico-giuridico-istituzionale” della “tutela ambientale”. Una vera “lotta ambientalista” dovrebbe fare proprio tale obiettivo.

Credits: lago Baveno

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