Referendum sulla Riforma della Giustizia e censure

Il 13 giugno 2024 viene presentato in Senato il Disegno di legge costituzionale chiamato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, più noto come Riforma della Giustizia, o Separazione delle carriere in magistratura, o legge Nordio, ministro della Giustizia del governo Meloni.
Si tratta di cambiare o rivedere uno o più articoli della Costituzione.
Il procedimento di revisione della Costituzione è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione.
Esso prevede due deliberazioni da parte di ciascuna Camera, a intervallo non minore di tre mesi.
Se la legge è approvata con la maggioranza di due terzi (si chiama maggioranza qualificata) da ciascuna Camera nella seconda votazione non si fa luogo a referendum confermativo.
Se invece la legge è approvata solo con la maggioranza assoluta (50 per cento +1 degli aventi diritto) dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, sempre nella seconda votazione, è soggetta a referendum.
Il 30 ottobre 2025 il Senato ha approvato la legge, ma soltanto con la maggioranza assoluta: voti favorevoli 112, contrari 59, astenuti 9 (votanti 180, presenti 181).
Il testo, non avendo ottenuto in seconda lettura voto favorevole da due terzi dei parlamentari in entrambe le Camere, può essere sottoposto a consultazione popolare.

Il referendum costituzionale è uno strumento che la Costituzione affida alla minoranza per chiedere ai cittadini di dire NO ad una riforma votata solo dalla maggioranza.

Il referendum approva o respinge tale legge in presenza della maggioranza dei voti validi degli elettori: non è dunque necessario un quorum per la validità del referendum, come avviene per i referendum abrogativi.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo della legge, possono richiedere che si proceda al referendum popolare:
– un quinto dei membri di una Camera
– oppure cinquecentomila elettori
– oppure cinque Consigli regionali.

La consultazione popolare dovrà avvenire una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo a quello in cui è stata indetta.

Nei primi giorni di novembre 2025 sia i partiti della maggioranza (FI, FdI, Lega) sia quelli dell’opposizione (Pd, M5s, Avs) avviano due distinte raccolte di firme per chiedere il referendum, che si dovrebbe tenere entro la primavera del 2026.

Il 18 novembre 2025 la Corte di Cassazione accoglie tali richieste. Il quesito stabilito dalla Corte è il seguente:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”

Il 4 novembre 2025 nasce il Comitato costituito dall’Anm in difesa della Costituzione con lo slogan È giusto dire no.

Il 20 dicembre 2025 viene presentato a Roma il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale” sui temi della giustizia, con lo slogan Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia. Il Comitato, presieduto da Giovanni Bachelet, che vede tra i promotori Rosy Bindi, Maurizio Landini, Emiliano Manfredonia, Walter Massa, Gianfranco Pagliarulo, Giorgio Parisi, Benedetta Tobagi e molti altri, si pone l’obiettivo di “organizzare, coordinare e sostenere tutte le iniziative di sostegno al No nel referendum”. Hanno aderito e continuano ad aderire moltissime associazioni e comitati, a partire da Cgil, Acli, Anpi, Arci, Libera, Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Il Comitato è aperto all’adesione di associazioni, personalità del mondo culturale e sociale e di tutti i cittadini.
Per aderire scrivere all’indirizzo email: adesioni@referendumgiustizia2026.it.

Il 12 gennaio 2026 il Consiglio dei ministri fissa la data del referendum al 22 e 23 di marzo.

In seguito a tale accelerazione da parte del Governo nella fissazione della consultazione referendaria, con tempi insufficienti a svolgere un’adeguata campagna informativa, 15 cittadini hanno depositato la richiesta di referendum con un quesito parzialmente diverso, che richiede la raccolta delle firme (on line) di 500 mila elettori entro il 31 gennaio 2026, iniziativa che dovrebbe indurre il Governo a spostare la data della consultazione e dare più tempo alla campagna informativa.
Il 13 gennaio 2026 i 15 promotori della raccolta firme depositano il ricorso al TAR, in quanto la decisione non tiene conto della raccolta in corso, che ha come scadenza il 30 gennaio per raggiungere le 500 mila firme (il 14 gennaio si è già raggiunta quota 453 mila firme, cioè il 90%). Secondo i promotori, il Consiglio dei ministri si è basato su una legge ordinaria (art. 15 della l. 352/1970 ) che risulta in contraddizione con la norma della Costituzione (art. 138) che parla del termine di tre mesi dalla promulgazione della legge costituzionale per poter proporre il referendum.

Il 15 gennaio 2026 vengono raggiunte e superate le 500.000 firme.

Temi e argomenti su cui riflettere

La separazione delle carriere è un falso problema.
Il cambio di funzioni da giudice a pubblico ministero e viceversa è da sempre molto raro: di recente avviene ogni anno che non più dello 0,5 per cento dei magistrati cambi funzione, dunque poche decine di persone. Inoltre il cambiamento di funzioni può avvenire una sola volta nella carriera, e comporta il trasferimento ad altro distretto di Corte d’Appello. Risulta dunque pressoché impossibile che, per esempio, un pubblico ministero si trovi di fronte un collega col quale fino a poco tempo prima esercitava la funzione di giudice.

L’obiettivo vero della riforma è l’indebolimento del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura.
Dal sito csm.it:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di rilievo costituzionale, cui spetta il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria. La Costituzione ha scelto di attribuire tutte le decisioni più significative sulla carriera e sullo status professionale dei magistrati a tale organo, la cui caratteristica fondamentale è l’autonomia dagli organi di indirizzo politico di maggioranza. Un ordine giudiziario autonomo e indipendente costituisce, infatti, una caratteristica fondamentale, sul piano organizzativo, dello Stato di diritto, in quanto realizza il principio della separazione dei poteri”.
“Le funzioni del CSM sono previste dalla Costituzione (artt. 104 ss.), che stabilisce che la magistratura è autonoma e indipendente da ogni altro potere dello Stato (cioè quello legislativo ed esecutivo) e disciplina il CSM, l’organo, cioè, chiamato a garantire questa autonomia e questa indipendenza.
“Ciò avviene affidando esclusivamente al CSM l’adozione di tutte le decisioni che riguardano la vita professionale del magistrato e, più in generale, l’amministrazione della giustizia. Pertanto, sottraendo agli altri poteri dello Stato le competenze ad esempio su nomine, promozioni, trasferimenti, si evita il rischio che le decisioni assunte dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni possano essere “influenzate” da timori sulle ripercussioni politiche delle scelte stesse sulla carriera”.

La riforma intende modificare il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno:
– il Consiglio superiore della magistratura giudicante
– il Consiglio superiore della magistratura requirente.
A ciascun CSM spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti.
I componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno quindici anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti.
Viene anche istituita un’Alta Corte disciplinare, alla quale è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.
È composta da 9 magistrati (6 giudici e 3 pubblici ministeri), sempre estratti a sorte, e da 6 laici (3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune).
Dettaglio tutt’altro che trascurabile, ma anzi indice della impostazione complessiva della riforma: il rapporto fra laici e togati nell’Alta corte disciplinare si modifica a favore dei laici (6 componenti su 15 è infatti più di 1/3).

La figura del Presidente della Repubblica
L’istituzione dell’Alta corte disciplinare in posizione apicale rispetto ai due Consigli superiori intende forse indebolire la centralità della funzione del Presidente della Repubblica quale garante e custode dell’autonomia e indipendenza dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sui quali si fonda la struttura democratica del Paese? Nel malaugurato caso che nel referendum prevalesse il SI’, c’è da temere che il prossimo obiettivo dell’attuale Governo sia il premierato, o qualcosa di simile in senso autoritario. E nel caso, gli elettori chiamati a eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, o premier che dir si voglia, sarebbero anch’essi – si perdoni la battuta – estratti a sorte?


Si ritiene particolarmente importante riportare il testo dell’intervento in video del professor Alessandro Barbero, storico e intellettuale ben noto e stimato, da poche ore oscurato su alcuni social con un atto di censura deprecabile e inquietante, bollato oltretutto come “informazione falsa”. Tale non è, bensì opinione che si ribadisce legittima e doverosa nel confronto fra le diverse posizioni e i differenti pensieri riguardo alle sorti non solo di una legge ma dell’intero dibattito sociale e politico del nostro Paese.

Alessandro Barbero con esemplare chiarezza riassume i temi cruciali del Disegno di legge costituzionale e gli obiettivi che con esso l’attuale Governo intende perseguire.

“Ci ho messo un po’ a decidere di intervenire sul Referendum perché è diventato terreno di scontro politico e io sono uno storico e un uomo di sinistra, per cui è evidente a tutti che voterò No, che bisogno ci sarebbe di dirlo.
Ma, studiando da vicino la questione, una cosa che mi è venuta voglia di dire è questa.
Intanto che il referendum non è sulla separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici. La separazione di fatto c’è già.
Già adesso il magistrato che prende servizio decide in quale dei due ruoli lavorare e può cambiare una sola volta nella vita, e pochissimi lo fanno.
La verità è che al centro della riforma c’è la distruzione del Consiglio Superiore della Magistratura così come era stato voluto dall’Assemblea Costituente.
E allora spieghiamoci. Il CSM – si abbrevia così – il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno dei magistrati, con funzioni anche disciplinari. Cioè fa qualcosa che prima, sotto il regime fascista, faceva il ministro della Giustizia.
Era il ministro, cioè il governo, cioè la politica, che sorvegliava la magistratura e che nel caso la sanzionava.
I padri costituenti vedevano benissimo che la separazione dei poteri è una garanzia indispensabile di democrazia, che il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal governo.
Per questo la Costituzione prevede che il CSM sia composto per due terzi da magistrati ordinari, eletti dai colleghi, e per un terzo da professori di giurisprudenza e avvocati di grande esperienza, i cosiddetti membri laici, eletti dal Parlamento.
Il CSM è la garanzia che la magistratura sarà sì in contatto col potere politico, ascolterà le ragioni del governo, ma sarà libera nelle sue scelte. Non dovrà obbedire agli ordini.
La riforma cosa fa? Prorio questo: indebolisce il Consiglio Superiore della Magistratura, intanto perché prevede che sia sdoppiato: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. E che al di sopra del CSM ci sia un altro organo disciplinare, separato, anch’esso composto da rappresentanti dei magistrati e da membri di nomina politica.
Ma soprattutto la riforma prevede che in tutti questi organi i membri togati, come si dice, cioè quelli che rappresentano i magistrati, e che finora erano eletti dai colleghi, ebbene, la riforma prevede che siano tirati a sorte.
La giustificazione di questa misura pazzesca che non si usa in nessun organo di grande responsabilità, è che la magistratura è politicizzata e che quando vota la magistratura elegge i rappresentanti delle sue diverse correnti. E questo si vorrebbe evitarlo.
A me però, a me, a molti, sembra che un CSM, anzi due, anzi tre organismi, dove i membri magistrati sono tirati a sorte, mentre il governo continua a scegliere quelli che nomina lui, mi sembra che questi organismi saranno per forza di cose organismi dove il peso della componente politica sarà molto superiore. Dove di fatto il governo potrà di nuovo, come in uno stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni (…)
Per questo voterò no. E alla fine ho deciso che poteva aver senso che provassi a spiegare pubblicamente le ragioni per cui lo farò.”

https://www.referendumgiustizia2026.it

Crediti immagine: Ansa

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